Statuto della associazione “CIAO CLUB ITALIA” approvato in data 10/06/2026 e in attesa di registrazione presso il RUNTS in qualità di Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 1 – Denominazione e sede
a) È costituita un’associazione denominata “CIAO CLUB ITALIA”, disciplinata dal presente Statuto e dai principi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
b) L’Associazione si propone di ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), assumendo, a seguito dell’avvenuta iscrizione, la denominazione “APS CIAO CLUB ITALIA”.
c) L’Associazione si struttura secondo un modello organizzativo di rete associativa nazionale, con l’obiettivo di ottenere, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge, il riconoscimento quale rete associativa ai sensi degli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, assumendo la denominazione “Rete Associativa APS CIAO CLUB ITALIA”.
d) La sede legale è nel Comune di Ferrara. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative in altre località del territorio nazionale.
e) L’Associazione è apolitica, aperta a tutti coloro che intendano condividere le finalità associative, ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività e gratuità delle cariche associative.
f) L’Associazione opera nel rispetto dei principi di pari dignità sociale e di uguaglianza sostanziale, senza discriminazioni di genere, orientamento sessuale, identità di genere, età, origine etnica o nazionale, lingua, religione, convinzioni personali, condizioni di disabilità, condizioni economiche o sociali. L’Associazione promuove attivamente una cultura inclusiva e rispettosa delle differenze.
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Articolo 2 – Finalità e attività
a) L’associazione “APS CIAO CLUB ITALIA” non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riferimento alle lettere f), i), e k), attraverso iniziative culturali e ricreative volte a valorizzare il patrimonio storico e sociale legato ai ciclomotori Piaggio, eventi e raduni con finalità educative e sociali, attività di promozione della cultura del turismo sostenibile e della socialità, attività formative e divulgative in ambito tecnico e storico, nonché iniziative di promozione della mobilità lenta e di beneficenza.
b) L’associazione “APS CIAO CLUB ITALIA” esercita, ispirandosi ai principi dell’art. 41 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti aderenti, nonché funzioni di assistenza tecnica e amministrativa nei confronti degli stessi. Essa promuove il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, inclusione e trasparenza da parte degli enti aderenti, supporta e favorisce la conformità statutaria degli enti associati ai principi del Terzo Settore, raccoglie ed elabora i dati necessari per l’iscrizione e la permanenza degli enti nel RUNTS e provvede alla loro trasmissione ai sensi della normativa vigente.
c) Le finalità specifiche della rete includono:
i. La promozione dell’aggregazione tra i possessori e gli appassionati del ciclomotore Piaggio Ciao e dei suoi derivati;
ii. L’istituzione di convenzioni con enti e società per favorire il recupero, il restauro, la re-immatricolazione e l’utilizzo quotidiano, turistico e sportivo del ciclomotore;
iii. La rappresentanza, il supporto, la formazione e il coordinamento delle associazioni aderenti.
d) L’Associazione promuove principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e buona governance (ESG), favorendo comportamenti rispettosi dell’ambiente e delle comunità locali.
e) L’Associazione adotta misure idonee alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili durante le attività sociali.
f) L’Associazione si impegna a operare con criteri di trasparenza, correttezza e tracciabilità nella gestione economica, adottando procedure interne idonee a prevenire fenomeni corruttivi e conflitti di interesse.
g) Per il conseguimento delle proprie finalità, l’associazione svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività di interesse generale:
i. Consulenza e supporto tecnico-amministrativo agli enti aderenti;
ii. Rappresentanza degli enti aderenti presso le istituzioni politiche nazionali e regionali;
iii. Supporto economico e/o organizzativo per eventi turistici e di rappresentanza.
h) L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei settori turistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo ed assistenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa attuativa vigente. L’individuazione delle attività diverse esercitabili è rimessa al Consiglio Direttivo, che provvede con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità previsti dalla legge. L’Associazione può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi e potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
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Articolo 3 – Durata

L’Associazione “CIAO CLUB ITALIA” è costituita a tempo indeterminato.
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Articolo 4 – Adesione all’Associazione

a) Possono assumere la qualifica di enti soci (ovvero enti associati) della “APS Ciao Club Italia”, secondo il modello della Rete Associativa, esclusivamente gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS che condividano le finalità associative e ne rispettino il presente Statuto. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’ente richiedente. Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti non iscritti al RUNTS possono aderire alla APS in qualità di enti affiliati, partecipando alle attività, ai progetti e alle iniziative della rete secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, senza assumere la qualifica di soci della APS.

b) Gli enti associati, gli enti affiliati e i tesserati (così come meglio definiti in seguito) si impegnano a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, il Codice Etico e di Condotta, nonché le disposizioni adottate dalla APS e futura rete associativa in materia di utilizzo del marchio registrato, della denominazione, del logo e degli altri segni distintivi “Ciao Club Italia”, riconoscendone la titolarità esclusiva in capo alla APS Ciao Club Italia e futura Rete Associativa.

c) L’associazione mantiene una composizione ispirata al modello della rete associativa, conforme ai requisiti previsti dagli artt. 35 e 41 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualifica di ente associato, con i relativi diritti amministrativi e deliberativi, è riservata agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

d) L’associazione promuove il progressivo adeguamento degli enti affiliati ai requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, favorendo l’iscrizione degli stessi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in coerenza con le finalità e la natura del modello di rete associativa.

e) L’associazione può inoltre rilasciare tessere di adesione a persone fisiche sostenitrici o partecipanti alle attività della rete, anche direttamente e senza il tramite di un ente aderente. Il tesseramento ha finalità di partecipazione, sostegno e promozione delle attività associative e consente ai tesserati di usufruire delle iniziative, delle convenzioni e dei servizi promossi dalla associazione e futura rete associativa, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

f) I tesserati persone fisiche non assumono la qualifica di socio ai sensi del presente Statuto, non partecipano alle deliberazioni assembleari e non esercitano diritto di voto in Assemblea, se non in qualità di rappresentante legale o delegato di un ente associato. Essi partecipano alle attività associative secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

g) Il tesseramento diretto delle persone fisiche ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle finalità della APS e futura rete associativa, e non rileva ai fini della verifica della prevalenza degli enti del Terzo Settore aderenti nella composizione associativa.

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Articolo 5 – Perdita dello status di ente aderente (associato o affiliato)

1. Un ente aderente perde il proprio status nei seguenti casi:

• palesi violazioni del proprio Statuto;
• mancata approvazione del bilancio annuale entro i termini previsti dal proprio Statuto;
• mancato svolgimento delle elezioni interne nei termini previsti dal proprio Statuto;
• violazione dello Statuto, dei regolamenti o del Codice Etico della rete associativa APS “Ciao Club Italia”;
• mancato rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Assemblea della APS “Ciao Club Italia”.
• persistente mancato adeguamento, senza giustificato motivo, ai principi e ai requisiti organizzativi promossi dalla rete associativa in materia di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), qualora tale condizione risulti incompatibile con le finalità e la natura della rete associativa;

2. La APS “Ciao Club Italia” non esercita attività di vigilanza continuativa o ispettiva sugli enti aderenti. Le eventuali violazioni possono essere portate all’attenzione del Consiglio Direttivo mediante segnalazione motivata da parte degli interessati o sulla base di evidenze documentali pubbliche o formalmente trasmesse alla rete associativa.
3. La decadenza dallo status di adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e concessione all’ente interessato di un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all’ente interessato. Contro la decisione è ammesso ricorso all’Assemblea degli enti associati entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

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Articolo 6 – Tesseramento delle persone fisiche

a) La APS “Ciao Club Italia” può rilasciare tessere di adesione a persone fisiche sostenitrici o partecipanti alle attività associative, anche direttamente e senza il tramite di un ente aderente.
b) Il tesseramento è subordinato alla presentazione di apposita domanda secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
c) I tesserati si impegnano a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, il Codice Etico e di Condotta e le deliberazioni degli organi della rete associativa.
d) Il tesseramento non attribuisce la qualifica di socio della APS o della futura rete associativa né diritti amministrativi o di voto in Assemblea.
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Articolo 7 – Perdita dello status di tesserato

a) Il tesserato perde tale qualifica:

• per dimissioni;
• per mancato rinnovo della tessera;
• per violazione del presente Statuto, dei regolamenti interni o del Codice Etico e di Condotta;
• per comportamenti incompatibili con le finalità o l’immagine della associazione e futura rete associativa;
• per decisione motivata del Consiglio Direttivo;
• per decesso.

b) La decadenza dallo status di tesserato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e concessione all’interessato di un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato al tesserato. Contro la decisione è ammesso ricorso all’Assemblea degli enti associati entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
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Articolo 8 – Diritti degli enti associati, degli enti affiliati e dei tesserati
a) Gli enti associati hanno diritto di:

• partecipare alle attività deliberanti e amministrative, per il tramite del proprio rappresentante legale o delegato, in seno all’Assemblea della APS e futura rete associativa,;
• esercitare il diritto di voto secondo le modalità previste dal presente Statuto;
• presentare candidature per l’elezione degli organi sociali;
• partecipare alle attività, ai progetti e alle iniziative promosse dalla APS e futura rete associativa;
• usufruire dei servizi di coordinamento, assistenza e supporto tecnico-amministrativo forniti dalla rete;
• proporre iniziative, osservazioni o reclami agli organi della APS e futura rete associativa;
• utilizzare il marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi “Ciao Club Italia” secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle disposizioni dell’associazione;
• esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consente l’accesso entro 30 giorni.

b) Gli enti affiliati hanno diritto di:

• partecipare, per il tramite del proprio rappresentante legale o delegato, alla Consulta Nazionale della rete associativa;
• proporre candidature per l’elezione degli organi sociali senza diritto di voto;
• partecipare alle attività, ai progetti e alle iniziative promosse dalla APS e futura rete associativa;
• usufruire dei servizi di coordinamento, assistenza e supporto tecnico-amministrativo forniti dalla rete;
• proporre iniziative, osservazioni o reclami agli organi della APS e futura rete associativa;
• utilizzare il marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi “Ciao Club Italia” secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle disposizioni della APS e futura rete associativa;
• esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consente l’accesso entro 30 giorni.

c) I tesserati persone fisiche hanno diritto di:

• partecipare alle attività e alle iniziative promosse dalla APS e futura rete associativa;
• presentare osservazioni, proposte o reclami agli organi della APS;
• candidarsi alle cariche sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto;
• essere delegati a svolgere incarichi o funzioni operative all’interno della APS e futura rete associativa.

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Articolo 9 – Organi della APS e futura rete associativa

o Assemblea degli enti associati;
o Consiglio Direttivo;
o Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
o Revisore Legale dei Conti, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

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Articolo 10 – Assemblea degli enti associati
a) L’Assemblea è competente su:

o approvazione dei bilanci;
o elezione, nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
o nomina organo di controllo e revisore, se previsto;
o responsabilità degli amministratori;
o modifiche statutarie;
o trasformazioni, fusioni o scissioni;
o scioglimento e devoluzione patrimonio.

b) L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti ETS che hanno qualifica di socio.
c) Ogni ente associato avrà a disposizione un voto in Assemblea.
d) Hanno diritto di voto tutti i rappresentanti degli enti associati che siano in regola con la quota di adesione, i requisiti stabiliti dall’Assemblea e il cui rappresentante legale o delegato risulti regolarmente tesserato per l’anno corrente.
e) L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico.
f) L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Direttivo lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei rappresentanti legali degli enti associati e dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
g) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli enti associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
h) L’Assemblea straordinaria, convocata per deliberare modifiche statutarie, trasformazioni, fusioni, scissioni o scioglimento dell’Associazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli enti associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
i) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli enti associati.
j) È consentito svolgere riunioni e assemblee mediante strumenti di telecomunicazione o piattaforme telematiche idonee a garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione, il diritto di intervento e l’espressione del voto. È altresì consentito il voto elettronico o online attraverso sistemi che garantiscano l’identificazione del votante, la tracciabilità e la regolarità della procedura di voto.
k) Le assemblee sono convocate, in singola convocazione, con almeno 15 giorni di preavviso tramite posta elettronica all’indirizzo concordato con l’ente aderente. Ogni ulteriore forma di avviso è secondaria e accessoria.
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Articolo 11 – Consiglio Direttivo

a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
b) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri, eletti con voto dei componenti dell’Assemblea degli enti associati.
c) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva all’elezione, provvede alla distribuzione delle cariche associative interne, nominando al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventuali ulteriori incarichi ritenuti utili al funzionamento dell’Associazione. Le funzioni e le deleghe operative delle cariche interne sono stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.
d) Nella composizione degli organi sociali l’Associazione promuove l’equilibrio di genere e la rappresentanza inclusiva, favorendo la partecipazione di persone di entrambi i generi e contrastando ogni forma di esclusione.
e) Possono candidarsi alle elezioni del Consiglio Direttivo tutte le persone fisiche in possesso della tessera per l’anno corrente e per i due anni precedenti.
f) I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
g) Il Consiglio Direttivo decade automaticamente qualora si dimettano 4 dei suoi 7 membri.
h) Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.
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Articolo 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:
a) perseguire le finalità statutarie di cui all’articolo 2;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redigere il rendiconto economico – finanziario;
d) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
e) predisporre regolamenti attuativi e organizzativi accessori al presente Statuto;
f) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli enti associati gli eventuali regolamenti generali che disciplinino diritti, doveri e funzionamento della APS e futura rete associativa.
g) valutare le richieste di associazione, affiliazione e tesseramento;
h) valutare la sospensione e la radiazione dei tesserati o degli enti associati o affiliati;
i) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
j) favorire la partecipazione dei tesserati alle attività dell’Associazione e della Rete.
k) Il Consiglio Direttivo adotta e aggiorna un Codice Etico e di Condotta vincolante per gli enti associati, affiliati e per i tesserati, volto a prevenire comportamenti discriminatori, molestie, conflitti di interesse e violazioni dei principi associativi.
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Articolo 13 – Consulta nazionale della rete associativa

a) La rete associativa può convocare la Consulta nazionale degli enti aderenti, quale organo consultivo e di coordinamento della rete.
b) Alla Consulta possono partecipare tutti gli enti aderenti ed eventuali delegati o invitati individuati dal Consiglio Direttivo:
c) La Consulta nazionale:

• favorisce il confronto tra gli enti della rete;
• promuove il coordinamento delle attività associative;
• formula proposte, osservazioni e indirizzi programmatici al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci;
• contribuisce alla diffusione dei principi e delle finalità della rete associativa.

d) La Consulta ha funzione esclusivamente consultiva e non esercita poteri deliberativi e amministrativi riservati dall’ordinamento e dal presente Statuto all’Assemblea degli enti associati.
e) Le modalità di convocazione e funzionamento della Consulta possono essere disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.
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Articolo 14 – Risorse economiche
a) Le risorse economiche della rete associativa derivano da:

o quote associative annuali degli enti associati e affiliati;
o quote di tesseramento annuali delle persone fisiche;
o donazioni, sponsorizzazioni e contributi di terzi;
o convenzioni con enti pubblici e privati.
o entrate derivanti da attività di interesse generale ex art. 5 CTS;
o entrate da attività diverse ex art. 6 CTS;

b) È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione.
c) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

o da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
o da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio dell’anno precedente.
o dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
o dal materiale necessario per lo svolgimento della pratica di promozione ricreativa e/o turistica.

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Articolo 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della rete associativa, il patrimonio residuo è devoluto, sentito l’organo di controllo (se previsto) di cui all’art. 9 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, l’organizzazione fa riferimento alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore e alle disposizioni legislative vigenti.